Sì alle telecamere in condominio, ma con limitazioni

Telecamere lecite in condominio, ma soltanto allo scopo di tutelare la sicurezza delle persone e dei beni, con ridotto ambito visivo e con il rispetto degli adempimenti preliminari indicati dall’Autorità garante. Una delle novità più innovative contenute nella legge di riforma del condominio n. 220 del 2012 — scrive Italia Oggi — è stata quella che ha legittimato l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni e che ha specificato il procedimento necessario per adottare tale soluzione. Infatti in precedenza la videosorveglianza in ambito condominiale non aveva una normativa specifica di riferimento e si erano addirittura registrate alcune sentenze di merito che avevano negato la legittimità delle videoriprese. Tale lacuna normativa era stata segnalata dall’Autorità Garante della privacy, che aveva in più occasioni evidenziato al governo e al parlamento l’assenza di una puntuale disciplina capace di risolvere alcuni problemi applicativi evidenziati nell’esperienza degli ultimi anni. Non era risultato chiaro infatti se, pur applicando i principi generali, l’installazione di sistemi di videosorveglianza potesse essere decisa dai soli condomini o se fosse necessario coinvolgere anche i conduttori del caseggiato. Come detto — continua Italia Oggi — la legge n. 220/2012 ha infine risolto ogni dubbio sulla possibilità di effettuare riprese video nelle parti comuni del condominio e ha confermato come le deliberazioni concernenti l’installazione di impianti volti a consentire la videosorveglianza possano essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (art. 1136, comma 2, c.c.).

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